la seguente legge: Art. 1. Delega ai comuni delle funzioni concernenti l'accertamento del titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito 1. A decorrere dal 1 luglio 1989, all'accertamento della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e all'effettuazione dei relativi controlli ai sensi delle norme statali in vigore provvedono i comuni, per delega della Provincia, in relazione alla residenza dei soggetti interessati. 2. I comuni esercitano le funzioni di cui al ccomma 1 con l'osservanza delle modalita' stabilite dai competenti organi dello Stato ai sensi delle norme richiamate al comma medesimo, nonche' delle ulteriori modalita' che potranno essere stabilite con direttive della Giunta provinciale. 3. Le domande di accertamento per i fini di cui al comma 1 giacenti presso le unita' sanitarie locali e da esse non definite alla data del 30 giugno 1989 sono trasmesse d'ufficio ai comuni competenti.