la seguente legge:
 
                               Art. 1.
Delega ai comuni delle funzioni concernenti l'accertamento del titolo
 alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi
                              di reddito
 
   1.   A  decorrere  dal  1›  luglio  1989,  all'accertamento  della
sussistenza dei requisiti che  danno  diritto  alla  esenzione  dalla
partecipazione   alla   spesa  sanitaria  per  motivi  di  reddito  e
all'effettuazione dei relativi controlli ai sensi delle norme statali
in  vigore  provvedono  i  comuni,  per  delega  della  Provincia, in
relazione alla residenza dei soggetti interessati.
   2.  I  comuni  esercitano  le  funzioni  di  cui  al  ccomma 1 con
l'osservanza delle modalita' stabilite dai  competenti  organi  dello
Stato  ai  sensi  delle  norme  richiamate al comma medesimo, nonche'
delle ulteriori modalita' che potranno essere stabilite con direttive
della Giunta provinciale.
   3.  Le  domande  di  accertamento  per  i  fini  di cui al comma 1
giacenti presso le unita' sanitarie locali e  da  esse  non  definite
alla  data  del  30  giugno  1989  sono trasmesse d'ufficio ai comuni
competenti.