IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, e' cosi' sostituito: "A ciascun servizio sono assegnate due persone in posizione di comando, scelte nei modi previsti dal successivo articolo 7, purche' in possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto al fine di comprovare l'esperienza acquisita nel settore a un livello adeguato di conoscenza dell'organizzazione scolastica esistente nella Regione".