IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  5  della legge regionale 25
agosto 1980, n. 43, e' cosi' sostituito:
   "A  ciascun  servizio  sono  assegnate due persone in posizione di
comando, scelte nei modi previsti dal successivo articolo 7,  purche'
in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dallo  statuto  al  fine  di
comprovare l'esperienza acquisita nel settore a un  livello  adeguato
di   conoscenza   dell'organizzazione   scolastica   esistente  nella
Regione".