IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, l'articolo 4, comma secondo, lettera a), e' autorizzata la maggiore spesa di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1989.