IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per gli interventi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30,
l'articolo 4, comma secondo, lettera a), e' autorizzata  la  maggiore
spesa di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1989.