il seguente regolamento: Art. 1. Tesserino d'accesso 1. Il tesserino d'accesso, di cui al comma 9 dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 20 (concernente organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia) e' rilasciato al titolare del tesserino per l'esercizio venatorio, di cui all'art. 8, ultimo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (concernente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), residente in Emilia-Romagna che abbia versato il contributo finanziario di cui al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 20/87. 2. Il tesserino d'accesso (T.A.) e' rilasciato dal Comitato di coordinamento regionale, di norma tramite le proprie organizzazioni territoriali provinciale e locali, sulla base dei programmi di gestione dei singoli T.G.S.C., con particolare riferimento a quanto stabilito dalla lettera b) comma 6 dell'art. 44 della legge regionale 20/87. 3. Il tesserino d'accesso puo' essere rilasciato dal Comitato di coordinamento regionale anche a titolari di tesserino per l'esercizio della caccia residenti in altre regioni con le quali esistano rapporti di reciprocita', assicurando comunque la priorita' ai residenti in Emilia-Romagna e con le procedure di cui al comma 2. 4. Il tesserino d'accesso ha validita' nella stagione venatoria per la quale e' rilasciato. 5. Sono vietati i tesserini omaggio.