il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
                         Tesserino d'accesso
 
   1.  Il  tesserino  d'accesso, di cui al comma 9 dell'art. 40 della
legge regionale 15 maggio 1987, n. 20 (concernente organizzazione del
territorio  nella  regione  Emilia-Romagna  ai  fini della protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia)  e'
rilasciato  al  titolare  del tesserino per l'esercizio venatorio, di
cui all'art. 8, ultimo comma della legge 27  dicembre  1977,  n.  968
(concernente  principi generali e disposizioni per la protezione e la
tutela della fauna  e  la  disciplina  della  caccia),  residente  in
Emilia-Romagna  che abbia versato il contributo finanziario di cui al
comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 20/87.
   2.  Il  tesserino  d'accesso  (T.A.) e' rilasciato dal Comitato di
coordinamento regionale, di norma tramite le  proprie  organizzazioni
territoriali  provinciale  e  locali,  sulla  base  dei  programmi di
gestione dei singoli T.G.S.C., con particolare riferimento  a  quanto
stabilito dalla lettera b) comma 6 dell'art. 44 della legge regionale
20/87.
   3.  Il  tesserino d'accesso puo' essere rilasciato dal Comitato di
coordinamento regionale anche a titolari di tesserino per l'esercizio
della  caccia  residenti  in  altre  regioni  con  le  quali esistano
rapporti  di  reciprocita',  assicurando  comunque  la  priorita'  ai
residenti in Emilia-Romagna e con le procedure di cui al comma 2.
   4.  Il  tesserino  d'accesso ha validita' nella stagione venatoria
per la quale e' rilasciato.
   5. Sono vietati i tesserini omaggio.