la seguente legge: Art. 1. Trasferimento ed integrazione di competenze 1. Ad integrazione di quanto gia' attribuito dalla legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni le competenze in materia di medicina sociale, psichiatria, tossicodipendenze, coordinamento delle politiche socio-culturali e sanitarie per il volontariato e quant'altro riguarda le emergenze sociali vengono attribuite al settore coordinamento per i servizi sociali.