la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Trasferimento ed integrazione di competenze
 
   1. Ad integrazione di quanto gia' attribuito dalla legge regionale
1› agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed  integrazioni  le
competenze    in    materia   di   medicina   sociale,   psichiatria,
tossicodipendenze, coordinamento delle  politiche  socio-culturali  e
sanitarie  per  il  volontariato  e quant'altro riguarda le emergenze
sociali vengono attribuite al settore  coordinamento  per  i  servizi
sociali.