(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 18 luglio 1989) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di permettere una piu' razionale utilizzazione delle risorse del territorio, attraverso la realizzazione delle attivita' minori e delle potenzialita' produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, la Provincia assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzare i prodotti ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascolo delle api. 2. L'apicoltura e' da considerare parte essenziale del settore agricolo forestale in quanto indispensabile per l'impollinazione contribuendo nello stesso tempo alla conservazione degli ecosistemi naturali. 3. Previa l'osservanza delle norme contenute nella presente legge e nel relativo regolamento, l'esercizio dell'apicoltura e dell'allevamento delle api e' libero a tutti. La presente legge disciplina sia l'apicoltura che la riproduzione delle api.