(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 32 del 18 luglio 1989)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Al  fine  di permettere una piu' razionale utilizzazione delle
risorse del territorio, attraverso la realizzazione  delle  attivita'
minori   e  delle  potenzialita'  produttive  delle  piante  agrarie,
forestali  e  spontanee,  la  Provincia  assume  iniziative  atte  ad
assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzare i prodotti ed a
salvaguardare gli ambienti usati come pascolo delle api.
   2.  L'apicoltura  e'  da  considerare parte essenziale del settore
agricolo forestale  in  quanto  indispensabile  per  l'impollinazione
contribuendo  nello  stesso tempo alla conservazione degli ecosistemi
naturali.
   3.  Previa l'osservanza delle norme contenute nella presente legge
e   nel   relativo   regolamento,   l'esercizio   dell'apicoltura   e
dell'allevamento  delle  api  e'  libero  a  tutti. La presente legge
disciplina sia l'apicoltura che la riproduzione delle api.