Decreta:
E'  emanato  nel testo allegato, che fa parte integrante del presente
decreto, il "Regolamento di esecuzione  della  legge  provinciale  14
dicembre  1988,  n.  58,  concernente  norme  in  materia di pubblici
esercizi".
Il  presente  decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Trentino-Alto Adige.
E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
Bolzano, 13 giugno 1989
                              DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1989
Registro n.12 foglio n. 22
 
                Regolamento di esecuzione della legge
                 provinciale 14 dicembre 1988, n. 58,
                   concernente norme in materia di
                          pubblici esercizi
 
                              Art.  1
                             Definizioni
 
1.  Agli  effetti  del presente regolamento per "legge" si intende la
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58; per "registro" il registro
degli  abilitati alla conduzione di pubblici esercizi; per "preposto"
il gestore dell'esercizio nominato ai sensi dell'art. 13 della legge;
per   "camera  di  commercio"  la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Bolzano; per "familiari" il  coniuge,  i
parenti  fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado; per
rimesse  di  autoveicoli  o  vetture  gli  esercizi  di  custodia  di
autoveicoli o vetture di terzi.
2.  Per  le  aree  non  pubbliche e per le associazioni locali di cui
all'art. 1, comma tre, della legge si intendono, rispettivamente,  le
aree l'accesso alle quali e' riservato a soggetti predeterminati e le
associazioni che esauriscono la loro attivita'  nell'ambito  comunale
di riferimento.