Decreta: E' emanato nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, il "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 13 giugno 1989 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1989 Registro n.12 foglio n. 22 Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi Art. 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento per "legge" si intende la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58; per "registro" il registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi; per "preposto" il gestore dell'esercizio nominato ai sensi dell'art. 13 della legge; per "camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; per "familiari" il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado; per rimesse di autoveicoli o vetture gli esercizi di custodia di autoveicoli o vetture di terzi. 2. Per le aree non pubbliche e per le associazioni locali di cui all'art. 1, comma tre, della legge si intendono, rispettivamente, le aree l'accesso alle quali e' riservato a soggetti predeterminati e le associazioni che esauriscono la loro attivita' nell'ambito comunale di riferimento.