(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto-Adige n. 32 del 18 luglio 1989) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1939 del 17 aprile 1989: Decreta: E' emanato nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, il "Regolamento del servizio automobilistico della provincia autonoma di Bolzano". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 21 giugno 1989 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 giugno 1989 Registro n. 12, foglio n. 23 ------- REGOLAMENTO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Art. 1. 1. Gli autoveicoli e motoveicoli in dotazione alla provincia e alle istituzioni ed aziende da essa dipendenti, possono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio connesse alll'espletamento di compiti d'istituto. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle autovetture assegnate a ciascuna delle seguenti autorita': a) presidente della giunta provinciale; b) vice presidente della giunta provinciale; c) assessori provinciali. 3. Le autorita' indicate nel comma 2 non possono concedere ad altri di valersi delle autovetture ad esse assegnate; e' peraltro in loro facolta' di autorizzare, volta per volta, i dipendenti o segretari particolari a valersi per eccezionali ed urgenti necessita' di servizio, della stessa autovettura di cui dispongono. 4. Rientrano tra quelli di istituto i servizi espletati da persone investite di incarichi di rappresentanza della provincia in seno ad enti ed organismi extraprovinciali e sempreche' non possano disporre di autovetture nell'ambito dei medesimi; in tal caso l'autorizzazione all'uso dell'autovettura e' concessa dall'assessore del patrimonio per tutta la durata del mandato di rappresentanza. 5. Il presidente della giunta provinciale puo' autorizzare, di volta in volta, esperti o consulenti dell'amministrazione provinciale, o altre persone incaricate di compiti di studio o collaborazione inerenti ad attivita' della provincia, o cui siano state delegate funzioni di rappresentanza di singoli assessorati, di avvalersi delle autovetture di cui al comma 2, o di altre autovetture di servizio, per viaggi strettamente attinenti all'assolvimento dei predetti compiti. 6. Le autovetture di rappresentanza e gli autoveicoli e motoveicoli destinati a servizi di istituto sono assegnati alle autorita', uffici, istituzioni ed aziende competenti con decreto dell'assessore provinciale del patrimonio, in base a programmi annuali di acquisto deliberati dalla giunta provinciale.