(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino Alto-Adige n. 32 del 18 luglio 1989)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 1939 del 17
aprile 1989:
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  nel  testo  allegato,  che  fa  parte  integrante del
presente decreto, il "Regolamento del servizio automobilistico  della
provincia autonoma di Bolzano".
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige ed entrera'  in  vigore  il  giorno
successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
    Bolzano, addi' 21 giugno 1989
 
                              DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 giugno 1989
Registro n. 12, foglio n. 23
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            REGOLAMENTO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLA
                    PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  autoveicoli  e  motoveicoli in dotazione alla provincia e
alle istituzioni  ed  aziende  da  essa  dipendenti,  possono  essere
utilizzati   esclusivamente   per   ragioni   di   servizio  connesse
alll'espletamento di compiti d'istituto.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica alle
autovetture assegnate a ciascuna delle seguenti autorita':
     a) presidente della giunta provinciale;
     b) vice presidente della giunta provinciale;
     c) assessori provinciali.
   3.  Le  autorita'  indicate  nel  comma 2 non possono concedere ad
altri di valersi delle autovetture ad esse assegnate; e' peraltro  in
loro  facolta'  di  autorizzare,  volta  per  volta,  i  dipendenti o
segretari particolari a valersi per eccezionali ed urgenti necessita'
di servizio, della stessa autovettura di cui dispongono.
   4. Rientrano tra quelli di istituto i servizi espletati da persone
investite di incarichi di rappresentanza della provincia in  seno  ad
enti  ed organismi extraprovinciali e sempreche' non possano disporre
di autovetture nell'ambito dei medesimi; in tal caso l'autorizzazione
all'uso  dell'autovettura  e'  concessa dall'assessore del patrimonio
per tutta la durata del mandato di rappresentanza.
   5.  Il  presidente  della  giunta provinciale puo' autorizzare, di
volta   in   volta,   esperti   o   consulenti   dell'amministrazione
provinciale,  o  altre  persone  incaricate  di  compiti  di studio o
collaborazione inerenti ad attivita' della  provincia,  o  cui  siano
state  delegate funzioni di rappresentanza di singoli assessorati, di
avvalersi delle autovetture di cui al comma 2, o di altre autovetture
di  servizio,  per viaggi strettamente attinenti all'assolvimento dei
predetti compiti.
   6.   Le   autovetture   di  rappresentanza  e  gli  autoveicoli  e
motoveicoli destinati a  servizi  di  istituto  sono  assegnati  alle
autorita',  uffici,  istituzioni  ed  aziende  competenti con decreto
dell'assessore  provinciale  del  patrimonio,  in  base  a  programmi
annuali di acquisto deliberati dalla giunta provinciale.