IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Regione attraverso l'assessorato dell'agricoltura, foreste e
ambiente naturale  organizza  cantieri  di  lavoro  per  l'esecuzione
diretta di interventi consistenti in:
     a) vivaistica forestale e ambientale;
     b)  imboschimenti  e rimboschimenti di terre nude o denudate per
qualsiasi causa;
     c)  risarcimenti  in  rimboschimenti  in corso o precedentemente
eseguiti;
     d) rinfoltimenti nei soprasuoli boschivi eccessivamente radi;
     e)  costruzione  e  manutenzione  delle strade e piste forestali
carrabili;
     f)  costruzione  e  ripristino  dei  sentieri e delle mulattiere
aventi  interesse  forestale,  agricolo  e  ambientale;  nonche'  dei
sentieri  e  dei canali irrigui di cui alla legge regionale 18 agosto
1986, n. 51 e in questi casi  secondo  le  modalita'  previste  dalla
suddetta legge;
     g) tagli colturali e utilizzazioni boschive;
     h) lotta antiparassitaria, operazioni fitosanitarie ivi compresi
gli abbattimenti, le potature, l'asportazione, l'allontanamento e  la
distruzione di materiale vegetale infetto;
     i)  prevenzione  e lotta agli incendi boschivi di cui alla legge
regionale 30 dicembre 1982, n. 85;
     l) realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 10
agosto 1987, n. 65 "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde
pubblico  e  per  la  gestione delle aree e dei percorsi attrezzati",
espressamente assegnati;
     m)  rilevamento  dei dati selvicolturali e dendroauxometrici per
la gestione delle risorse forestali e operazioni di confinamento  dei
comprensori  boschivi  oggetto  dei piani di assestamento di cui alla
legge 20 dicembre 1923, n. 3267, art. 130;
     n) ripristino e recupero ambientali;
     o)  costruzione  e  manutenzione di opere di difesa attiva dalla
caduta   di   valanghe   nell'ambito   delle   competenze   assegnate
all'assessorato;
     p) costruzione e manutenzione di opere volte alla regimazione di
aste torrentizie demaniali e di quelle previste dall'art. 7, punto  5
della  legge  regionale  6  luglio  1984, n. 30 cosi' come modificato
dall'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 (raccolta e
correzione  acqua  di discarica di canali irrigui), nell'ambito delle
competenze dell'assessorato;
     q)  costruzione  e manutenzione di opere volte al consolidamento
di zone franose nell'ambito delle competenze dell'assessorato;
     r)   costruzione   e  manutenzione  di  opere  di  captazione  e
regimazione di acque superficiali e profonde volte al  controllo  del
dissesto idrogeologico;
     s)   costruzione  e  manutenzione  di  strutture  connesse  alla
realizzazione dei lavori di cui ai punti precedenti;
     t)  realizzazione di strutture volte allo studio e controllo dei
rischi idrogeologici;
     u)  qualsiasi  altro  intervento  che si renda necessario per la
salvaguardia e il miglioramento delle risorse naturali e  ambientali.
   2.   I   servizi  competenti  all'esecuzione  dei  lavori  possono
ricorrere, nelle forme previste, all'impiego di  ditte  specializzate
per  la  fornitura  di  materiali  e di mezzi, nonche' per il nolo di
attrezzature idonee necessarie alla realizzazione degli interventi di
cui al primo comma.