IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione attraverso l'assessorato dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale organizza cantieri di lavoro per l'esecuzione diretta di interventi consistenti in: a) vivaistica forestale e ambientale; b) imboschimenti e rimboschimenti di terre nude o denudate per qualsiasi causa; c) risarcimenti in rimboschimenti in corso o precedentemente eseguiti; d) rinfoltimenti nei soprasuoli boschivi eccessivamente radi; e) costruzione e manutenzione delle strade e piste forestali carrabili; f) costruzione e ripristino dei sentieri e delle mulattiere aventi interesse forestale, agricolo e ambientale; nonche' dei sentieri e dei canali irrigui di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e in questi casi secondo le modalita' previste dalla suddetta legge; g) tagli colturali e utilizzazioni boschive; h) lotta antiparassitaria, operazioni fitosanitarie ivi compresi gli abbattimenti, le potature, l'asportazione, l'allontanamento e la distruzione di materiale vegetale infetto; i) prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 85; l) realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati", espressamente assegnati; m) rilevamento dei dati selvicolturali e dendroauxometrici per la gestione delle risorse forestali e operazioni di confinamento dei comprensori boschivi oggetto dei piani di assestamento di cui alla legge 20 dicembre 1923, n. 3267, art. 130; n) ripristino e recupero ambientali; o) costruzione e manutenzione di opere di difesa attiva dalla caduta di valanghe nell'ambito delle competenze assegnate all'assessorato; p) costruzione e manutenzione di opere volte alla regimazione di aste torrentizie demaniali e di quelle previste dall'art. 7, punto 5 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 cosi' come modificato dall'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 (raccolta e correzione acqua di discarica di canali irrigui), nell'ambito delle competenze dell'assessorato; q) costruzione e manutenzione di opere volte al consolidamento di zone franose nell'ambito delle competenze dell'assessorato; r) costruzione e manutenzione di opere di captazione e regimazione di acque superficiali e profonde volte al controllo del dissesto idrogeologico; s) costruzione e manutenzione di strutture connesse alla realizzazione dei lavori di cui ai punti precedenti; t) realizzazione di strutture volte allo studio e controllo dei rischi idrogeologici; u) qualsiasi altro intervento che si renda necessario per la salvaguardia e il miglioramento delle risorse naturali e ambientali. 2. I servizi competenti all'esecuzione dei lavori possono ricorrere, nelle forme previste, all'impiego di ditte specializzate per la fornitura di materiali e di mezzi, nonche' per il nolo di attrezzature idonee necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al primo comma.