IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Per  l'applicazione  della  legge  10  gennaio  1961,  n.  2,
concernente provvidenze per l'incremento del  patrimonio  alpinistico
(rifugi   ed  altre  opere  alpine),  e'  autorizzata,  limitatamente
all'esercizio 1989 la spesa di L. 800.000.000.
   2.  La  spesa  di  cui  al  comma precedente gravera', quanto a L.
500.000.000, sul capitolo 37350 ("Contributi e sussidi ad imprese per
l'incremento  e  la  conservazione del patrimonio alpinistico - legge
regionale 10 gennaio 1961, n. 2 - legge regionale 9 maggio  1963,  n.
11")  e,  quanto  a  L. 300.000.000, sul capitolo 3760 ("contributi e
sussidi a enti pubblici  per  l'incremento  e  la  conservazione  del
patrimonio  alpinistico - legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 legge
regionale 9 maggio 1963, n. 11") del  bilancio  di  previsione  della
regione per l'anno in corso.
   3.  Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al comma precedente si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello  stanziamento
iscritto  al  capitolo 50150 ("Fondo globale per il finanziamento dii
spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento" - a
valere  sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 punto
2.2.2. - sviluppo  economico)  della  parte  spesa  del  bilancio  di
previsione della regione per l'anno 1989.