IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine), e' autorizzata, limitatamente all'esercizio 1989 la spesa di L. 800.000.000. 2. La spesa di cui al comma precedente gravera', quanto a L. 500.000.000, sul capitolo 37350 ("Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 - legge regionale 9 maggio 1963, n. 11") e, quanto a L. 300.000.000, sul capitolo 3760 ("contributi e sussidi a enti pubblici per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 legge regionale 9 maggio 1963, n. 11") del bilancio di previsione della regione per l'anno in corso. 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 ("Fondo globale per il finanziamento dii spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento" - a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 punto 2.2.2. - sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1989.