IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  1 (disposizioni generali) della legge regionale 28
novembre 1986, n. 56 e' sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1.  I  finanziamenti  regionali  della presente legge sono rivolti
alle cooperative  edilizie  a  proprieta'  individuale,  regolarmente
costituite  ed  iscritte  al  registro prefettizio della regione, che
intendono realizzare interventi di nuova costruzione o  di  recupero,
per acquisire la proprieta' di un'abitazione. Le cooperative edilizie
possono usufruire di:
     a)  contributi  in  conto  interessi sui mutui attivati ai sensi
della legge 5 agosto 1978, n. 457;
     b)  contributi  in  conto  interessi  sui  mutui contratti prima
dell'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56,
per  interventi costruttivi rimasti esclusi dai programmi biennali di
cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
     c)  finanziamenti  ad interesse agevolato sui fondi di rotazione
della regione ai sensi della legge regionale  28  dicembre  1984,  n.
76".