IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 (disposizioni generali) della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. Disposizioni generali 1. I finanziamenti regionali della presente legge sono rivolti alle cooperative edilizie a proprieta' individuale, regolarmente costituite ed iscritte al registro prefettizio della regione, che intendono realizzare interventi di nuova costruzione o di recupero, per acquisire la proprieta' di un'abitazione. Le cooperative edilizie possono usufruire di: a) contributi in conto interessi sui mutui attivati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) contributi in conto interessi sui mutui contratti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, per interventi costruttivi rimasti esclusi dai programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457; c) finanziamenti ad interesse agevolato sui fondi di rotazione della regione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76".