IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Servizio di polizia locale
 
   1.  I comuni della Valle d'Aosta esercitano le funzioni di polizia
locale, urbana e rurale e le altre funzioni di polizia amministrativa
loro   attribuite   dalle  vigenti  leggi  e  quelle  loro  delegate,
avvalendosi di un apposito servizio di polizia locale.
   2.  I  comuni nei quali il servizio di polizia locale e' espletato
da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia locale.