IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Servizio di polizia locale 1. I comuni della Valle d'Aosta esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale e le altre funzioni di polizia amministrativa loro attribuite dalle vigenti leggi e quelle loro delegate, avvalendosi di un apposito servizio di polizia locale. 2. I comuni nei quali il servizio di polizia locale e' espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia locale.