IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                     Classificazione delle acque
 
   1.  Agli  effetti  della  pesca,  le  acque  interne della regione
Veneto, con esclusione di quelle del lago di Garda, ricomprese  nella
zona  A,  B  e  C  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge regionale 9
dicembre 1986, n. 50 modificata con legge regionale 15 novembre 1988,
n. 60 sono classificate:
     a) acque principali;
     b) acque secondarie;
     c) acque marittime interne.
   2.  Sono  principali le acque che, per la loro portata, vastita' e
condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini  della  pesca
in  modo  economicamente  apprezzabile,  anche  con  l'uso  di reti e
attrezzi a grande cattura.
   3.  Sono secondarie tutte le altre acque interne con esclusione di
quelle marittime.
   4.  Sono  marittime  interne  quelle  dei bacini di acqua salata e
salmastra fino ai punti  piu'  foranei  nei  loro  sbocchi  in  mare,
appartenenti  al  demanio  marittimo  interno, cosi' come determinato
all'articolo 1  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  2  ottobre  1968,  n.  1639 richiamato dall'articolo 100,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio
1977, n. 616.