IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. Classificazione delle acque 1. Agli effetti della pesca, le acque interne della regione Veneto, con esclusione di quelle del lago di Garda, ricomprese nella zona A, B e C ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 modificata con legge regionale 15 novembre 1988, n. 60 sono classificate: a) acque principali; b) acque secondarie; c) acque marittime interne. 2. Sono principali le acque che, per la loro portata, vastita' e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti e attrezzi a grande cattura. 3. Sono secondarie tutte le altre acque interne con esclusione di quelle marittime. 4. Sono marittime interne quelle dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti piu' foranei nei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo interno, cosi' come determinato all'articolo 1 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 richiamato dall'articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.