la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
                      Interpretazione autentica
 
   1.  Le  norme del combinato disposto dell'art. 7, secondo comma, e
dell'art. 25, primo comma, della legge regionale 6  giugno  1989,  n.
20,   si   interpretano   nel  senso  che  i  componenti  gli  organi
circondariali in carica alla data di entrata in vigore  della  stessa
legge   continuano   la   loro   attivita'   fino   a   quando  siano
rispettivamente eletti i nuovi organi.