la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica 1. Le norme del combinato disposto dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 25, primo comma, della legge regionale 6 giugno 1989, n. 20, si interpretano nel senso che i componenti gli organi circondariali in carica alla data di entrata in vigore della stessa legge continuano la loro attivita' fino a quando siano rispettivamente eletti i nuovi organi.