IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso verificatosi il 7 dicembre 1988 nella Repubblica dell'Armenia, e' autorizzata, a carico del bilancio 1988, la spesa di lire 100 milioni da impiegarsi per le iniziative e con le modalita' individuate dalla Conferenza permanente dello Stato e delle Regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.