IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  alleviare  il  disagio delle popolazioni colpite
dall'evento  calamitoso  verificatosi  il  7  dicembre   1988   nella
Repubblica  dell'Armenia, e' autorizzata, a carico del bilancio 1988,
la spesa di lire 100 milioni da impiegarsi per le iniziative e con le
modalita' individuate dalla Conferenza permanente dello Stato e delle
Regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.