IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al punto 2) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi regionali concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della Regione di cui al decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L, il termine trentacinque e' sostituito dal termine quarantacinque.