IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al punto 2) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle
leggi  regionali  concernenti  disposizioni  generali   sullo   stato
giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei
segretari comunali della Regione di cui  al  decreto  del  presidente
della   giunta   regionale   10  maggio  1983,  n.  3/L,  il  termine
trentacinque e' sostituito dal termine quarantacinque.