IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nella  legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, dopo l'articolo 5
e' inserito il seguente articolo 5 bis:
"Articolo 5 bis
   Le  spese  per il funzionamento della conferenza permanente per la
programmazione  nelle  aree  montane,   che   abbiano   per   oggetto
esclusivamente  l'organizzazione della conferenza e delle sue sedute,
le consulenze, la redazione di studi, documenti  e  pareri  necessari
per  l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla conferenza, sono
a carico della Regione.
   Le  spese sono deliberate dalla conferenza e sono anticipate dalle
comunita' montane. Il rimborso e' disposto con decreto del  dirigente
coordinatore  del  dipartimento  piani  e  programmi su presentazione
della relativa documentazione di spesa".