IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nella legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente articolo 5 bis: "Articolo 5 bis Le spese per il funzionamento della conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane, che abbiano per oggetto esclusivamente l'organizzazione della conferenza e delle sue sedute, le consulenze, la redazione di studi, documenti e pareri necessari per l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla conferenza, sono a carico della Regione. Le spese sono deliberate dalla conferenza e sono anticipate dalle comunita' montane. Il rimborso e' disposto con decreto del dirigente coordinatore del dipartimento piani e programmi su presentazione della relativa documentazione di spesa".