IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  3  della  legge  regionale  29 gennaio 1976, n. 7 e' cosi'
sostituito:
   I  Gruppi  consiliari,  per diffondere la conoscenza della propria
attivita' ed al fine di promuovere la partecipazione  della  societa'
civile  all'operato  dei  Gruppi  stessi, e particolarmente all'esame
delle problematiche ed alla elaborazione di progetti  e  proposte  di
leggi  e  di  provvedimenti  di  competenza  del Consiglio regionale,
possono avvalersi per  la  stampa  in  offset,  in  ciclostile  o  in
fotocopia,  delle attrezzature meccaniche, elettriche ed informatiche
del Consiglio regionale e possono utilizzare gli esistenti servizi di
biblioteca.
   Ai  Gruppi  sono anche forniti i necessari oggetti di cancelleria,
stampati,  attrezzature  d'ufficio  ed  e'  assicurato  il   servizio
telefonico, telex e telefax.