IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1976, n. 7 e' cosi' sostituito: I Gruppi consiliari, per diffondere la conoscenza della propria attivita' ed al fine di promuovere la partecipazione della societa' civile all'operato dei Gruppi stessi, e particolarmente all'esame delle problematiche ed alla elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, possono avvalersi per la stampa in offset, in ciclostile o in fotocopia, delle attrezzature meccaniche, elettriche ed informatiche del Consiglio regionale e possono utilizzare gli esistenti servizi di biblioteca. Ai Gruppi sono anche forniti i necessari oggetti di cancelleria, stampati, attrezzature d'ufficio ed e' assicurato il servizio telefonico, telex e telefax.