IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Per promuovere l'ammodernamento aziendale e la riconversione delle imprese artigiane, la Regione interviene a sostegno degli investimenti artigiani per l'impianto, la ristrutturazione di laboratori e l'acquisto di macchinari e attrezzature. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante conferimenti ai sensi della lettera b) dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.