IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Per  promuovere  l'ammodernamento aziendale e la riconversione
delle imprese artigiane,  la  Regione  interviene  a  sostegno  degli
investimenti   artigiani   per  l'impianto,  la  ristrutturazione  di
laboratori e l'acquisto di macchinari e attrezzature.
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono  attuati mediante
conferimenti ai sensi della lettera b)  dell'art.  1  della  legge  7
agosto  1971,  n.  685, e destinati al finanziamento del fondo per il
concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per
il credito alle imprese artigiane.