IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Personale comandato Il personale proveniente da altri enti pubblici, comandato presso l'E.S.A.B., in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo', a domanda, essere inquadrato, nei limiti dei posti disponibili nella pianta organica, nelle qualifiche funzionali, nei livelli e nei profili corrispondenti a quelli di provenienza, valutando l'anzianita' di servizio maturato presso l'Ente di provenienza, prima dell'attuazione delle procedure previste in applicazione della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9. La relativa domanda, corredata dell'attestazione del servizio prestato presso l'Ente di provenienza e da ogni altra documentazione, dovra' essere presentata entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, al Presidente dell'ente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il personale in servizio alla data del 31 marzo 1989 e che alla data del 31 dicembre 1987 prestava servizio, a vario titolo, presso l'Ente, in forza di atti deliberativi resi esecutivi, e' inquadrato nei ruoli dell'Ente, previo concorso riservato per titoli ed esami, indipendentemente dai limiti d'eta' e per posti corrispondenti ai livelli retributivi in godimento, entro i limiti dei posti disponibili nella pianta organica.