IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Personale comandato
 
   Il  personale proveniente da altri enti pubblici, comandato presso
l'E.S.A.B., in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge,  puo',  a  domanda,  essere  inquadrato,  nei limiti dei posti
disponibili nella pianta organica, nelle qualifiche  funzionali,  nei
livelli  e  nei  profili  corrispondenti  a  quelli  di  provenienza,
valutando  l'anzianita'  di  servizio  maturato  presso   l'Ente   di
provenienza,   prima  dell'attuazione  delle  procedure  previste  in
applicazione della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.
   La  relativa  domanda,  corredata  dell'attestazione  del servizio
prestato presso l'Ente di provenienza e da ogni altra documentazione,
dovra'  essere  presentata  entro  trenta giorni a pena di decadenza,
dalla entrata in vigore della presente legge, al Presidente dell'ente
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
   Il  personale  in  servizio alla data del 31 marzo 1989 e che alla
data del 31 dicembre 1987 prestava servizio, a vario  titolo,  presso
l'Ente,  in  forza di atti deliberativi resi esecutivi, e' inquadrato
nei ruoli dell'Ente, previo concorso riservato per titoli  ed  esami,
indipendentemente  dai  limiti  d'eta'  e per posti corrispondenti ai
livelli  retributivi  in  godimento,  entro  i   limiti   dei   posti
disponibili nella pianta organica.