(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 33 del 2 settembre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 12 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 24 e' cosi' sostituito: "La Regione, ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio provvede, alla ripartizione dello stanziamento di bilancio, destinato a contributi in conto interessi per i prestiti dall'art. 8 della presente legge, nel seguente modo: a) 50% dello stanziamento tra gli Istituti di credito convenzionati proporzionalmente alle operazioni poste in essere dagli stessi nell'anno precedente; b) 20% dello stanziamento riservato agli Istituti di credito che si convenzionano nel corso dell'anno o che in quello precedente non hanno posto in essere alcuna operazione. L'assegnazione a favore delle Banche richiedenti sara' effettuata nella misura proporzionale alle esigenze effettivamente dimostrate. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale verifica l'impiego dei finanziamenti e provvede alla ripartizione dell'ulteriore 30% dello stanziamento di bilancio nonche' delle somme inutilizzate di cui al punto b) sulla base delle effettive esigenze che ciascun Istituto di credito deve documentare prima di tale data. Gli istituti di credito che non utilizzeranno entro il 31 dicembre di ciascun esercizio le somme loro assegnate, dovranno restituirle alla Regione, maggiorate degli interessi maturati, entro il 30 gennaio dell'esercizio successivo. Tali somme costituiranno un aumento dello stanziamento previsto in bilancio sul Cap. 5681 o suo corrispondente.