(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 33
                        del 2 settembre 1989)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  12  della legge regionale 25 novembre 1986, n. 24 e' cosi'
sostituito:
   "La Regione, ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio provvede,
alla  ripartizione  dello  stanziamento  di  bilancio,  destinato   a
contributi  in  conto  interessi  per  i  prestiti  dall'art. 8 della
presente legge, nel seguente modo:
     a)   50%   dello   stanziamento  tra  gli  Istituti  di  credito
convenzionati proporzionalmente alle operazioni poste in essere dagli
stessi nell'anno precedente;
     b) 20% dello stanziamento riservato agli Istituti di credito che
si convenzionano nel corso dell'anno o che in quello  precedente  non
hanno posto in essere alcuna operazione.
   L'assegnazione  a favore delle Banche richiedenti sara' effettuata
nella misura proporzionale alle esigenze effettivamente dimostrate.
  Entro  il  30  settembre  di ogni anno la Giunta regionale verifica
l'impiego   dei   finanziamenti   e   provvede   alla    ripartizione
dell'ulteriore 30% dello stanziamento di bilancio nonche' delle somme
inutilizzate di cui al punto b) sulla base delle  effettive  esigenze
che  ciascun Istituto di credito deve documentare prima di tale data.
   Gli istituti di credito che non utilizzeranno entro il 31 dicembre
di ciascun esercizio le somme loro  assegnate,  dovranno  restituirle
alla  Regione,  maggiorate  degli  interessi  maturati,  entro  il 30
gennaio dell'esercizio successivo.
   Tali somme costituiranno un aumento dello stanziamento previsto in
bilancio sul Cap. 5681 o suo corrispondente.