la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  primo  comma dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982,
n. 22 e' cosi' sostituito:
   "La  presente legge detta norme in materia di assistenza economica
in favore dei cittadini residenti in Basilicata riconosciuti  affetti
da  Talassemia,  da  emofilia,  da  emolinfopatia maligna e da immuno
deficit grave, congenito  o  acquisito,  nonche'  nei  confronti  dei
cittadini gia' affetti da tali forme morbose e sottoposti a trapianto
di midollo osseo e che necessitano di  interventi  terapeutici  e  di
controllo in forma continuativa".