la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 22 e' cosi' sostituito: "La presente legge detta norme in materia di assistenza economica in favore dei cittadini residenti in Basilicata riconosciuti affetti da Talassemia, da emofilia, da emolinfopatia maligna e da immuno deficit grave, congenito o acquisito, nonche' nei confronti dei cittadini gia' affetti da tali forme morbose e sottoposti a trapianto di midollo osseo e che necessitano di interventi terapeutici e di controllo in forma continuativa".