la seguente legge: Art. 1. 1. Alla lettera e), numero 2), del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, dopo la parola "nonche' dei rifiuti" sono inserite le parole "speciali ospedalieri ed".