IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  I  limiti  temporali  di cui all'art. 45, secondo comma, della
legge regionale 23 gennaio 1986 n. 5 sono prorogati per un periodo di
due anni.
   2.  Il  Consiglio  regionale,  entro  il mese di novembre 1989, su
proposta della Giunta regionale  da  presentarsi  entro  il  mese  di
luglio  1989, stabilisce, nell'ambito dell'aggiornamento del piano di
risanamento delle acque, procedure, criteri  e  prescrizioni  per  il
raggiungimento  dei  limiti previsti dalla legge regionale 23 gennaio
1986 n. 5, in riferimento alla qualita' dei corpi idrici e delle loro
attuali  condizioni,  anche in relazione ai vari usi. Tali procedure,
criteri e prescrizioni potranno essere selettive in ordine  al  grado
di  inquinamento  dei  corpi  idrici. Nei casi di elevato degrado dei
corpi idrici stessi, potranno essere previsti obblighi e  restrizioni
nei  confronti dei comuni su di essi gravitanti, comprensivi di norme
vincolanti per la realizzazione delle reti fognarie  e  dei  relativi
impianti di depurazione, condizionanti la validita' della definizione
dei programmi pluriennali di attuazione.
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 17 luglio 1989
 
                              BARTOLINI
 
   La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 6
giugno 1989 ed e' stata vistata dal commissario  del  governo  il  10
luglio 1989.