IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. I limiti temporali di cui all'art. 45, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1986 n. 5 sono prorogati per un periodo di due anni. 2. Il Consiglio regionale, entro il mese di novembre 1989, su proposta della Giunta regionale da presentarsi entro il mese di luglio 1989, stabilisce, nell'ambito dell'aggiornamento del piano di risanamento delle acque, procedure, criteri e prescrizioni per il raggiungimento dei limiti previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1986 n. 5, in riferimento alla qualita' dei corpi idrici e delle loro attuali condizioni, anche in relazione ai vari usi. Tali procedure, criteri e prescrizioni potranno essere selettive in ordine al grado di inquinamento dei corpi idrici. Nei casi di elevato degrado dei corpi idrici stessi, potranno essere previsti obblighi e restrizioni nei confronti dei comuni su di essi gravitanti, comprensivi di norme vincolanti per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione, condizionanti la validita' della definizione dei programmi pluriennali di attuazione. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 17 luglio 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 6 giugno 1989 ed e' stata vistata dal commissario del governo il 10 luglio 1989.