IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina gli interventi di orientamento professionale, inteso come processo continuo di autodeteminazione delle scelte che caratterizzano la vita lavorativa degli individui. La Regione organizza tali interventi con il fine di fornire adeguato supporto informativo e formativo agli autonomi processi di scelta professionale. 2. Gli interventi di orientamento professionale, tendenti anche a facilitare il raccordo fra sistema formativo e sistema produttivo, si coordinano con gli interventi regionali in materia di diritto allo studio universitario, di educazione permanente, di formazione professionale e di politica attiva del lavoro.