IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  presente  legge  disciplina gli interventi di orientamento
professionale, inteso come  processo  continuo  di  autodeteminazione
delle  scelte  che caratterizzano la vita lavorativa degli individui.
La Regione organizza tali interventi con il fine di fornire  adeguato
supporto  informativo  e  formativo  agli autonomi processi di scelta
professionale.
   2.  Gli interventi di orientamento professionale, tendenti anche a
facilitare il raccordo fra sistema formativo e sistema produttivo, si
coordinano  con  gli  interventi regionali in materia di diritto allo
studio  universitario,  di  educazione  permanente,   di   formazione
professionale e di politica attiva del lavoro.