IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione Toscana, nell'ambito delle attivita' di promozione
culturale di cui all'art. 4 dello Statuto e dell'art. 49 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, promuove la
costituzione ai sensi del Codice civile e  partecipa  alle  attivita'
della Fondazione "Toscana Spettacolo".
   2.   La   Giunta  regionale  compie  gli  atti  necessari  per  il
perfezionamento della costituzione della Fondazione.
   3.  L'erogazione  della  quota  della Regione di partecipazione al
fondo di  dotazione  patrimoniale  della  Fondazione  e'  subordinata
all'approvazione  dello  Statuto  della stessa da parte del Consiglio
regionale.
   4.  La  Regione  potra'  erogare  un  contributo  annuale  per  le
attivita', nei limiti stabiliti dalla legge di bilancio.