IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Toscana, nell'ambito delle attivita' di promozione culturale di cui all'art. 4 dello Statuto e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, promuove la costituzione ai sensi del Codice civile e partecipa alle attivita' della Fondazione "Toscana Spettacolo". 2. La Giunta regionale compie gli atti necessari per il perfezionamento della costituzione della Fondazione. 3. L'erogazione della quota della Regione di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione e' subordinata all'approvazione dello Statuto della stessa da parte del Consiglio regionale. 4. La Regione potra' erogare un contributo annuale per le attivita', nei limiti stabiliti dalla legge di bilancio.