IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' di carica 1. L'indennita' mensile di carica dei Presidenti delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.), di cui all'art. 21 della legge regionale 23 febbraio 1989 n. 9, e' attualmente stabilita in L. 786.000, al lordo delle ritenute di legge, pari al 65% di quella prevista per il presidente di una provincia con popolazione fino a 250.000 abitanti. 2. Ai vice-presidenti delle A.P.T. e' corrisposta una indennita' mensile di carica pari al 50% di quella spettante al rispettivo presidente. 3. Ai presidenti ed ai componenti dei Collegi sindacali e' rispettivamente corrisposta un'indennita' mensile di carica pari al 45% ed al 40% dell'indennita' prevista per il presidente della relativa A.P.T.