IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Indennita' di carica
 
   1.  L'indennita' mensile di carica dei Presidenti delle Aziende di
Promozione  Turistica  (A.P.T.),  di  cui  all'art.  21  della  legge
regionale  23  febbraio  1989  n.  9,  e' attualmente stabilita in L.
786.000, al lordo delle ritenute di legge,  pari  al  65%  di  quella
prevista  per  il  presidente di una provincia con popolazione fino a
250.000 abitanti.
   2.  Ai  vice-presidenti delle A.P.T. e' corrisposta una indennita'
mensile di carica pari al  50%  di  quella  spettante  al  rispettivo
presidente.
   3.  Ai  presidenti  ed  ai  componenti  dei  Collegi  sindacali e'
rispettivamente corrisposta un'indennita' mensile di carica  pari  al
45%  ed  al  40%  dell'indennita'  prevista  per  il presidente della
relativa A.P.T.