IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1982, n. 77 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1982, n. 77 e' abrogato e cosi' sostituito: "La pesca professionista puo' essere esercitata in acque pubbliche da chi sia munito di licenza di pesca di tipo "A" rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente". 2. Dopo l'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1982, n. 77 e' aggiunto il seguente art. 3-bis: "La pesca in acque pubbliche ai pescatori professionisti e' consentita con i seguenti attrezzi: a) Bilancia grande il cui lato non deve superare la meta' del corso d'acqua su cui e' impiantata. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Per la pesca al crognolo o latterino (per latterino non deve intendersi "lattaino" o novellame di cheppia) con bilancia grande e' ammesso, dal 1 giugno al 31 agosto e dal 1 novembre al 31 marzo, l'uso di una toppa centrale con maglie di mm. 6. La toppa non puo' superare un terzo del lato della rete. b) Volantina: negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, la pesca del crognolo o latterino, nei periodi di cui alla precedente lettera a), puo' essere esercitata con rete a traino da imbarcazione. Tale rete non deve essere usata come strascico sul fondale e non deve essere superiore a mt. 4 di lato con maglie non inferiori a mm. 6. c) Tremaglio o tramaglio: lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 80. d) Bertovello o bertivello: diametro massimo della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. e) Nassa: la distanza tra le corde metalliche, o le maglie delle reti, non deve essere inferiore a mm. 12. Gli attrezzi che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi debbono essere muniti di contrassegno che consenta la identificazione del proprietario e segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Province territorialmente competenti e devono riportare lo stesso numero di iscrizione di cui agli elenchi dell'art. 3. Non e' consentito l'uso contemporaneo di piu' di uno degli attrezzi indicati alle lettere a) e b).