IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Strutture operative
 
   1.  Le  attivita' di immunoematologia e trasfusionali delle Unita'
sanitarie locali sono svolte da:
     a)  unita' operative, di regola, multizonali di immunoematologia
e servizio trasfusionale che adempiono alle funzioni  previste  dalla
legge  14  luglio  1967,  n.  592, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 agosto 1971, n. 1256;
     b)  sezioni  zonali di immunoematologia e servizio trasfusionale
che  operano  per  l'attuazione  dei  compiti  indicati  dalla  legge
regionale 8 dicembre 1984, n. 70, allegato "T";
     c) centri di raccolta.
   2.  Le  sezioni  zonali,  che  costituiscono  dal  punto  di vista
funzionale articolazione della unita' operativa multizonale,  operano
sotto  la direzione tecnica di quest'ultima che svolge le funzioni di
indirizzo  e  di  verifica  del  lavoro  svolto  impartendo  all'uopo
istruzioni   e   direttive   ed   esercitando  la  verifica  inerente
all'attuazione di esse.
   3.  Il  medico  appartenente  alla  posizione intermedia presso la
sezione zonale svolge funzioni autonome, come previsto dall'art.  63,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979,  n.  761,  sulla  base  delle  direttive  ricevute  dal  medico
appartenente   alla   posizione   apicale   nella   unita'  operativa
multizonale di riferimento.
   4.  Le  unita'  sanitarie  locali  sedi  delle sezioni zonali sono
tenute  a  fornire  il  personale,  la  sede,  le   attrezzature,   e
quant'altro   necessario   per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
competenza.
   5.  Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  precedente, gli
aspetti organizzativi dell'attivita' vengono definiti d'intesa tra il
responsabile  delle  unita'  operative  multizonale e il coordinatore
sanitario dell'unita' sanitaria locale ove la sezione  ha  sede,  con
esclusione  della  sezione e della unita' operativa multizonale poste
nella stessa unita' sanitaria locale.
   6.   Le  unita'  sanitarie  locali  sedi  delle  unita'  operative
multizonali e le unita' sanitarie locali comprese nel relativo ambito
multizonale  sono  quelle  indicate  dalla  tabella  A1 allegata alla
presente legge.
   7.  Le  sedi  delle  unita'  operative multizonali e delle sezioni
zonali sono collocate presso i  presidi  ospedalieri  indicati  dalla
tabella A2 allegata alla presente legge.