IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Strutture operative 1. Le attivita' di immunoematologia e trasfusionali delle Unita' sanitarie locali sono svolte da: a) unita' operative, di regola, multizonali di immunoematologia e servizio trasfusionale che adempiono alle funzioni previste dalla legge 14 luglio 1967, n. 592, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1971, n. 1256; b) sezioni zonali di immunoematologia e servizio trasfusionale che operano per l'attuazione dei compiti indicati dalla legge regionale 8 dicembre 1984, n. 70, allegato "T"; c) centri di raccolta. 2. Le sezioni zonali, che costituiscono dal punto di vista funzionale articolazione della unita' operativa multizonale, operano sotto la direzione tecnica di quest'ultima che svolge le funzioni di indirizzo e di verifica del lavoro svolto impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse. 3. Il medico appartenente alla posizione intermedia presso la sezione zonale svolge funzioni autonome, come previsto dall'art. 63, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione apicale nella unita' operativa multizonale di riferimento. 4. Le unita' sanitarie locali sedi delle sezioni zonali sono tenute a fornire il personale, la sede, le attrezzature, e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attivita' di competenza. 5. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, gli aspetti organizzativi dell'attivita' vengono definiti d'intesa tra il responsabile delle unita' operative multizonale e il coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale ove la sezione ha sede, con esclusione della sezione e della unita' operativa multizonale poste nella stessa unita' sanitaria locale. 6. Le unita' sanitarie locali sedi delle unita' operative multizonali e le unita' sanitarie locali comprese nel relativo ambito multizonale sono quelle indicate dalla tabella A1 allegata alla presente legge. 7. Le sedi delle unita' operative multizonali e delle sezioni zonali sono collocate presso i presidi ospedalieri indicati dalla tabella A2 allegata alla presente legge.