IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni 1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17 e' cosi' sostituito: "La Regione si prefigge la preservazione, la conservazione, il miglioramento e il ripristino degli habitat e adotta, tenuto anche conto delle esigenze economiche e ricreative, le misure necessarie al mantenimento ed all' adeguamento delle popolazioni selvatiche in rapporto con le esigenze produttive e la conservazione degli equilibri naturali. A tal fine la Regione promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore". 2. Il quarto comma dello stesso art. 1 e' cosi' sostituito: "La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione di quei territori che presentano specifico interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento al patrimonio agricolo e forestale della Regione". Tale patrimonio verra' di norma utilizzato per l'istituzione di oasi di protezione, centri pubblici di produzione di selvaggina, zone di ripopolamento e cattura. La destinazione viene determinata a seguito di studi che ne individuano la compatibilita' ambientale. I territori appartenenti al patrimonio agricolo e forestale regionale, non idonei alle istituzioni di cui sopra, possono essere utilizzati, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 8 della legge regionale 64/76, per la costituzione di altre strutture e istituti previsti dalla presente legge". 3. Il quinto comma dello stesso art. 1 e' cosi' sostituito: "Per la realizzazione delle finalita' della presente legge, la Regione si avvale del supporto scientifico delle Universita' toscane, nonche' di istituti scientifici e organismi di studio, promuovendo opportune intese operative e partecipando con gli Enti delegati a Consorzi e/o ad altre forme associative". 4. Il sesto comma dello stesso art. 1 e' cosi' sostituito: "La Regione, tenuto altresi' conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado delle zone montane, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il graduale rilancio della economia agricola montana".