IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifica dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17
              e successive modificazioni e integrazioni
 
   1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 1980,
n. 17 e' cosi' sostituito:
   "La  Regione  si  prefigge  la preservazione, la conservazione, il
miglioramento e il ripristino degli habitat e  adotta,  tenuto  anche
conto delle esigenze economiche e ricreative, le misure necessarie al
mantenimento ed all'  adeguamento  delle  popolazioni  selvatiche  in
rapporto   con  le  esigenze  produttive  e  la  conservazione  degli
equilibri naturali. A tal fine la Regione promuove ed attua studi  ed
indagini  sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta le opportune
iniziative  atte  allo  sviluppo  delle   conoscenze   ecologiche   e
biologiche del settore".
   2. Il quarto comma dello stesso art. 1 e' cosi' sostituito:
   "La  Regione  provvede  a  disciplinare  l'utilizzazione  di  quei
territori  che  presentano  specifico   interesse   sotto   l'aspetto
faunistico,  naturalistico  e ambientale, con particolare riferimento
al patrimonio agricolo e forestale della  Regione".  Tale  patrimonio
verra'  di  norma utilizzato per l'istituzione di oasi di protezione,
centri pubblici di produzione di selvaggina, zone di ripopolamento  e
cattura.  La destinazione viene determinata a seguito di studi che ne
individuano la compatibilita' ambientale. I territori appartenenti al
patrimonio   agricolo   e   forestale   regionale,  non  idonei  alle
istituzioni di cui sopra, possono essere utilizzati, nel rispetto dei
contenuti  di  cui  all'art.  8  della  legge regionale 64/76, per la
costituzione di altre strutture e istituti  previsti  dalla  presente
legge".
   3. Il quinto comma dello stesso art. 1 e' cosi' sostituito:
   "Per  la  realizzazione  delle  finalita' della presente legge, la
Regione si avvale del supporto scientifico delle Universita' toscane,
nonche'  di  istituti  scientifici e organismi di studio, promuovendo
opportune intese operative e partecipando con  gli  Enti  delegati  a
Consorzi e/o ad altre forme associative".
   4. Il sesto comma dello stesso art. 1 e' cosi' sostituito:
   "La  Regione,  tenuto  altresi' conto dei motivi tecnico-economici
che sono alla base  del  degrado  delle  zone  montane,  promuove  lo
sviluppo  di  specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio,
allo scopo di consentire il graduale rilancio della economia agricola
montana".