IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  L'art.  3,  comma  quarto,  punto III della legge regionale 19
agosto 1988 n. 60 e' cosi' modificato: al posto dell'espressione  "in
via  lavorazione  del  legno",  si  sostituisce l'espressione "in via
prioritaria saranno considerati scarti solidi della  lavorazione  del
legno".
   2. Dopo il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 19 agosto
1988, n. 60, sono inseriti i seguenti commi:
    "3-  bis  Ai  sensi  dell'art.  6  lettera  f)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, gli enti  e  le
aziende di cui al secondo comma, devono approvare specifici programmi
di  finanziamento  per  l'organizzazione  di  servizi   di   raccolta
differenziata.
    3-  ter  Nei  bilanci  degli enti e delle aziende di cui al comma
precedente, le previsioni finanziarie relative agli  investimenti  ed
alla  spesa  corrente  necessaria per l'organizzazione dei servizi di
raccolta differenziata, devono essere almeno pari ai mezzi finanziari
che   occorrerebbero   per   lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e
assimilabili corrispondenti ai quantitativi di raccolta differenziata
programmati  per  l'anno  di  esercizio del bilancio stesso. Il costo
dovra' essere stimato considerando  le  condizioni  del  servizio  di
smaltimento  dei rifiuti urbani di ogni ente o azienda, riferite allo
stesso arco temporale".
   3.  Il  quinto  comma  dell'art. 4 della legge regionale 19 agosto
1988 n. 60 e' sostituito dal seguente:
    "5.  I  comuni,  entro il 31 dicembre 1989, approvano i programmi
comunali per la preselezione, relativi ad un arco temporale minimo di
un triennio".
   4. Dopo il sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 19 agosto
1988, n. 60 e' inserito il seguente comma:
    "6-  bis A partire dal 1› settembre 1990, i comuni al di sopra di
5.000 abitanti e gli enti ed aziende che effettuano il  servizio  per
conto  di  comuni  al  di  sopra  di 5.000 abitanti, che risulteranno
inadempienti rispetto a quanto stabilito ai  commi  3  ter  e  5  del
presente   articolo,   non  potranno  essere  oggetto  di  contributi
regionali ai sensi della presente legge, di altre leggi  e  programmi
regionali  aventi per oggetto il finanziamento di opere pubbliche nel
settore dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili,  nonche'
di  richieste  di finanziamento da parte della regione ai sensi della
legge  26  aprile  1983  n.  130  relativa  al   Fondo   investimenti
occupazione".
   5.  All'art. 10, primo comma, della legge regionale 19 agosto 1988
n. 60, il riferimento all'articolo 6, quarto comma, del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, e' sostituito
con articolo 6,  quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 2 settembre 1989
 
                              BARTOLINI
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 26
luglio 1989 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  28
agosto 1989.