la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  provvede, direttamente con lavori da eseguirsi in
economia,  attraverso  cottimi  fiduciari   o   con   appalti,   alla
realizzazione  di  interventi  volti alla regimazione e governo delle
acque, alla sistemazione e inerbimento  dei  terreni  interessati  da
strutture sciistiche per un loro recupero idrogeologico-ambientale.
   2.  Gli interventi di cui al comma uno interesseranno le strutture
sciistiche realizzate entro il 31 dicembre 1988.
   3.  Le  strutture realizzate dopo tale data, ivi compresi i lavori
di ottimizzazione e potenziamento delle  esistenti,  dovranno  essere
eseguite  secondo progetti comprendenti anche le opere per il governo
delle acque e per l'inerbimento delle zone eventualmente  denudate  e
in base a progetti esaminati dai competenti servizi degli Assessorati
regionali dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale del Turismo,
Urbanistica e Beni Culturali, ciascuno per le rispettive competenze e
approvati dalla Giunta regionale.