la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione provvede, direttamente con lavori da eseguirsi in economia, attraverso cottimi fiduciari o con appalti, alla realizzazione di interventi volti alla regimazione e governo delle acque, alla sistemazione e inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche per un loro recupero idrogeologico-ambientale. 2. Gli interventi di cui al comma uno interesseranno le strutture sciistiche realizzate entro il 31 dicembre 1988. 3. Le strutture realizzate dopo tale data, ivi compresi i lavori di ottimizzazione e potenziamento delle esistenti, dovranno essere eseguite secondo progetti comprendenti anche le opere per il governo delle acque e per l'inerbimento delle zone eventualmente denudate e in base a progetti esaminati dai competenti servizi degli Assessorati regionali dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, ciascuno per le rispettive competenze e approvati dalla Giunta regionale.