la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' e ambito di applicazione
 
   1.  Le  disposizioni della presente legge disciplinano, in armonia
con  la   Costituzione,   con   lo   Statuto   e   con   i   principi
economico-sociale  contenuti  nella legge 29 marzo 1983, n. 93 "Legge
quadro sul  pubblico  impiego",  l'organizzazione  del  lavoro  e  il
rapporto  d'impiego  del  personale  dipendente  dell'Amministrazione
regionale, compreso il  personale  appartenente  al  Corpo  Forestale
Valdostano  e  il personale non docente appartenente alle istituzioni
scolastiche  ed  educative  della  Regione   nonche'   il   personale
dipendente dagli enti pubblici regionali.
   2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nell'articolo 1
della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.