la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano, in armonia con la Costituzione, con lo Statuto e con i principi economico-sociale contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 "Legge quadro sul pubblico impiego", l'organizzazione del lavoro e il rapporto d'impiego del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, compreso il personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano e il personale non docente appartenente alle istituzioni scolastiche ed educative della Regione nonche' il personale dipendente dagli enti pubblici regionali. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.