la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Liguria, in armonia con gli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria, ed in conformita' con la legge 5 dicembre 1985 n. 730, promuove e sostiene l'agriturismo, al fine di integrare i redditi degli imprenditori agricoli e di migliorare le loro condizioni di vita, di favorire l'equilibrio tra le zone agricole, nonche' la conservazione e la tutela dell'ambiente, di meglio utilizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio, di valorizzare i prodotti tipici, di sviluppare il turismo sociale e giovanile, di tutelare le tradizioni culturali, di favorire il rapporto tra citta' e campagna.