la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 e' sostituito come segue: "Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge, sono istituiti, a norma dell'articolo 69 dello Statuto della Regione Campania, gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario (E.DI.S.U.) con sede nel capoluogo della provincia in cui operano o saranno istituiti Universita' e/o Istituti Universitari Statali. Per tanto sono istitiuti: a) l'E.DI.S.U. degli studenti iscritti alle Universita' agli Studi di Napoli, all'Istituto Superiore di Magistero Suor Orsola Benincasa ed alla Accademia delle Belle Arti di Napoli (E.DI.S.U. di Napoli 1); b) l'E.DI.S.U. degli studenti iscritti all'Istituto Universitario Orientale, all'Istituto Universitario Navale ed all'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) (E.DI.S.U. Napoli 2); c) l'E.DI.S.U. degli studenti iscritti all'Universita' degli Studi di Salerno (E.DI.S.U. Salerno).