la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1986,
n. 3 e' sostituito come segue: "Per il perseguimento delle  finalita'
di  cui  all'art.  1  della  presente  legge, sono istituiti, a norma
dell'articolo 69 dello Statuto della Regione Campania, gli  Enti  per
il  Diritto  allo  Studio  Universitario  (E.DI.S.U.)  con  sede  nel
capoluogo  della  provincia  in  cui  operano  o  saranno   istituiti
Universita' e/o Istituti Universitari Statali.
   Per tanto sono istitiuti:
     a)  l'E.DI.S.U.  degli  studenti  iscritti alle Universita' agli
Studi di Napoli, all'Istituto  Superiore  di  Magistero  Suor  Orsola
Benincasa  ed alla Accademia delle Belle Arti di Napoli (E.DI.S.U. di
Napoli 1);
     b)    l'E.DI.S.U.    degli    studenti   iscritti   all'Istituto
Universitario  Orientale,  all'Istituto   Universitario   Navale   ed
all'Istituto  Superiore di Educazione Fisica (ISEF) (E.DI.S.U. Napoli
2);
     c)  l'E.DI.S.U.  degli  studenti  iscritti all'Universita' degli
Studi di Salerno (E.DI.S.U. Salerno).