la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'esercizio  delle  farmacie aperte al pubblico nel territorio
della regione Molise e' disciplinata, ai  fini  della  determinazione
degli  orari  di  apertura,  dei  turni  di  servizio,  nonche' della
chiusura per riposo, festivita' e ferie, dalle norme  della  presente
legge.