la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  l'anno 1989 e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi
regionali di cui all'allegato "A" nella misura a  fianco  di  ciascun
intervento   settoriale   indicato,  ancorche'  esaurite  per  quanto
concerne la loro validita' finanziaria.