la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge ha lo scopo di predisporre azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale. 2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) alla prevenzione ed alla diagnosi precoce della malattia diabetica; b) al miglioramento delle modalita' di cura dei cittadini diabetici; c) alla prevenzione delle complicanze; d) ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative; e) ad agevolare l'inserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze diabetiche; f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica; g) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia; h) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi.