la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. La presente legge ha lo scopo di predisporre azioni programmate
ed altre idonee iniziative dirette a  fronteggiare  la  malattia  del
diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.
   2.  Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono finalizzati al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
     a)  alla  prevenzione  ed  alla  diagnosi precoce della malattia
diabetica;
     b)  al  miglioramento  delle  modalita'  di  cura  dei cittadini
diabetici;
     c) alla prevenzione delle complicanze;
     d)  ad  agevolare  l'inserimento  dei  diabetici nelle attivita'
scolastiche, sportive e lavorative;
     e)  ad  agevolare l'inserimento sociale dei cittadini colpiti da
gravi complicanze diabetiche;
     f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per
la profilassi della malattia diabetica;
     g)  a  favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e
della sua famiglia;
     h)   a   provvedere   alla   preparazione  ed  all'aggiornamento
professionale del personale sanitario addetto ai servizi.