la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  comma  2  dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio
1989, n. 6, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Per  gli  impianti  esistenti,  le richieste dovranno essere
inviate entro e non oltre il 31 dicembre 1989, salvo quanto  previsto
all'articolo 5".