la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6, e' sostituito dal seguente: "2. Per gli impianti esistenti, le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 1989, salvo quanto previsto all'articolo 5".