la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina gli interventi e le attivita' da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo. 2. Ai fini della presente legge: a) per "bosco" si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliati di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, la cui area di insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle piante) non sia inferiore al 50% nonche' il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico. Nei terreni situati a quota superiore a 1.600 metri l'area minima di insidenza e' ridotta al 25% della superficie; b) non sono considerati "bosco": 1) gli appezzamenti di terreno che, pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a cinquemila metri quadrati e distanza da altri appezzamenti boscati di almeno cento metri, misurati fra i margini piu' vicini; 2) i filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagneti da frutto in attualita' di coltivazione; 3) i giardini ed i parchi urbani; 4) le piantagioni di origine artificiale situate a quota inferiore a 1.600 metri, eseguite su terreni precedentemente non boscati ancorche' sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale, la cui area d'insidenza non superi il 20% della superficie e sempre che le stesse piantagioni non svolgano prevalenti funzioni idrogeologiche o ambientali; c) per " modificazione d'uso del suolo" s'intende ogni intervento avente limitata entita' che non comporti alterazione dell'originaria destinazione del terreno; d) per "trasformazione d'uso del suolo" s'intende ogni intervento che incida sul terreno modificandone in modo permanente, o anche solo temporaneamente, l'originaria destinazione. 3. L'esercizio delle attivita' e degli interventi di cui al comma 1. e' subordinato all'ottenimento di provvedimento autorizzativo. Tale autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilita' tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalita' degli interventi, ne' all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumita'.