la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
 
   1.  La  presente legge disciplina gli interventi e le attivita' da
eseguire nelle zone soggette a vincolo  per  scopi  idrogeologici  ai
sensi   del   R.D.L.  30  dicembre  1923,  n.  3267,  che  comportano
modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo.
   2. Ai fini della presente legge:
     a)  per  "bosco"  si  intende  un terreno coperto da vegetazione
arborea e/o arbustiva e/o cespugliati di specie forestale, di origine
naturale  o  artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, la cui area
di insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle  piante)  non
sia  inferiore  al 50% nonche' il terreno temporaneamente privo della
preesistente vegetazione arborea od arbustiva per  cause  naturali  o
per intervento antropico.
   Nei  terreni situati a quota superiore a 1.600 metri l'area minima
di insidenza e' ridotta al 25% della superficie;
     b) non sono considerati "bosco":
     1)  gli appezzamenti di terreno che, pur essendo in possesso dei
requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a cinquemila metri
quadrati  e  distanza  da  altri appezzamenti boscati di almeno cento
metri, misurati fra i margini piu' vicini;
     2)  i  filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagneti
da frutto in attualita' di coltivazione;
     3) i giardini ed i parchi urbani;
     4)  le  piantagioni  di  origine  artificiale  situate  a  quota
inferiore a 1.600 metri,  eseguite  su  terreni  precedentemente  non
boscati  ancorche'  sugli  stessi  terreni  siano  presenti  soggetti
arborei di origine naturale, la cui area d'insidenza  non  superi  il
20%  della superficie e sempre che le stesse piantagioni non svolgano
prevalenti funzioni idrogeologiche o ambientali;
     c)   per   "  modificazione  d'uso  del  suolo"  s'intende  ogni
intervento avente  limitata  entita'  che  non  comporti  alterazione
dell'originaria destinazione del terreno;
     d)   per   "trasformazione   d'uso  del  suolo"  s'intende  ogni
intervento che incida sul terreno modificandone in modo permanente, o
anche solo temporaneamente, l'originaria destinazione.
   3.  L'esercizio delle attivita' e degli interventi di cui al comma
1. e' subordinato  all'ottenimento  di  provvedimento  autorizzativo.
Tale   autorizzazione   concerne  esclusivamente  la  verifica  della
compatibilita' tra l'equilibrio idrogeologico del  territorio  e  gli
effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e
non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta  funzionalita'
degli  interventi,  ne'  all'adozione  dei  provvedimenti  tecnici di
sicurezza per la pubblica e privata incolumita'.