IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1. La regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria
e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di  favorire
lo  sviluppo  e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la
permanenza dei produttori agricoli nelle zone  rurali  attraverso  il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita e l'incremento dei redditi
aziendali, valorizzare le strutture  economiche  e  produttive  della
campagna   tutelando  i  caratteri  dell'ambiente  in  genere  ed  in
particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti
tipici, promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali
del  mondo  rurale,  favorire  i  rapporti  tra  citta'  e  campagna,
incrementare le potenzialita' dell'offerta turistica piemontese.