IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. E istituito il Consiglio regionale sul problema dei minori con il compito di: a) realizzare e promuovere sui problemi dei minori attivita' di studio, di ricerca e di indagine, elaborare e promuovere progetti, attuare verifiche, valutazioni; b) favorire il collegamento tra i vari organismi interessati ai fini dell'impostazione e del perseguimento di una politica unitaria per i minori; c) fornire documentazione e supporti informativi a soggetti pubblici e privati che operano con finalita' rivolte ai problemi dei minori; d) formulare proposte ed esprimere pareri alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale su iniziative di carattere legislativo amministrativo e tecnico interessanti i minori; e) predisporre una relazione annuale sull'azione amministrativa sviluppatasi nel periodo sul territorio regionale per quanto attiene ai problemi dei minori, anche al fine di permettere alla Giunta la formulazione di direttive agli Enti locali.