IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  E istituito il Consiglio regionale sul problema dei minori con
il compito di:
     a)  realizzare e promuovere sui problemi dei minori attivita' di
studio, di ricerca e di indagine, elaborare  e  promuovere  progetti,
attuare verifiche, valutazioni;
     b)  favorire il collegamento tra i vari organismi interessati ai
fini dell'impostazione e del perseguimento di una  politica  unitaria
per i minori;
     c)  fornire  documentazione  e  supporti  informativi a soggetti
pubblici e privati che operano con finalita' rivolte ai problemi  dei
minori;
     d)  formulare  proposte  ed  esprimere  pareri  alla  Giunta  ed
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale  su  iniziative  di
carattere legislativo amministrativo e tecnico interessanti i minori;
     e)  predisporre una relazione annuale sull'azione amministrativa
sviluppatasi nel periodo sul territorio regionale per quanto  attiene
ai  problemi  dei  minori, anche al fine di permettere alla Giunta la
formulazione di direttive agli Enti locali.