IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il punto 7) dell'art. 70 della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2, e' cosi' modificato: "7) quando si tratti di contratto di valore non superiore a: a) 200.000 unita' di conto europee, I.V.A. esclusa, per le Unita' Sanitarie Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con presidio ospedaliero a gestione diretta; b) 120.000 unita' di conto europee, I.V.A. esclusa, per le Unita' Sanitarie Locali fino a 50.000 abitanti e senza presidio ospedaliero a gestione diretta. Ai fini della presente disposizione: a) le opere, le forniture e i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico contratto senza artificiose separazioni; b) quando si tratta di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dal prodotto del costo relativo al singolo periodo per il numero dei periodi;".