IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il punto 7) dell'art. 70 della legge regionale 13 gennaio 1981,
n. 2, e' cosi' modificato:
    "7) quando si tratti di contratto di valore non superiore a:
      a)  200.000  unita'  di  conto  europee, I.V.A. esclusa, per le
Unita' Sanitarie Locali con popolazione superiore a  50.000  abitanti
ovvero con presidio ospedaliero a gestione diretta;
      b)  120.000  unita'  di  conto  europee, I.V.A. esclusa, per le
Unita' Sanitarie Locali fino  a  50.000  abitanti  e  senza  presidio
ospedaliero a gestione diretta.
   Ai fini della presente disposizione:
     a)  le  opere,  le forniture e i lavori di eguale natura debbono
formare oggetto di un unico contratto senza artificiose separazioni;
     b)  quando  si  tratta  di  spese  continuative, l'ammontare del
contratto si desume  dal  prodotto  del  costo  relativo  al  singolo
periodo per il numero dei periodi;".