la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Provincia autonoma di Bolzano si propone di contribuire, nell'ambito delle proprie competenze, alla effettiva attuazione del principio di parita' tra i cittadini senza distinzione di sesso, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, ed al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identita' e della specificita' delle donne. 2. La Provincia autonoma di Bolzano promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative idonee a realizzare le pari opportunita' fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, rimuovendo gli ostacoli che comportino discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne.