Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 3947 del 3
luglio 1989:
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  nel  testo  allegato,  che  fa  parte  integrante del
presente  decreto,  il  "Regolamento  di   esecuzione   della   legge
provinciale  21  dicembre  1987,  n.  33,  concernente  "Assistenza e
beneficenza pubblica:  provvedimenti  relativi  agli  affidamenti  di
minorenni".
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
    Bolzano, addi' 7 agosto 1989
 
                              DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1989
Registro n. 14, foglio n. 40
                            ______________
   Regolamento  di  esecuzione  della  legge  provinciale 21 dicembre
1987,  n.  33,  concernente:  "Assistenza  e  beneficenza   pubblica;
provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni".
 
              CAPO I - AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE
                               Art. 1.
                              Procedura
 
   1.  L'affidamento  familiare  d'ufficio  avviene sulla base di una
domanda presentata dai genitori o dagli  esercenti  la  potesta'  sul
minore  all'ufficio provinciale famiglia e gioventu' e della proposta
dell'assistente sociale designato dal direttore d'ufficio (di seguito
indicato semplicemente - l'assistente sociale competente).
   2.  L'assistente  sociale  competente, anche in collaborazione con
altri servizi, valuta la situazione del minore, indica le motivazioni
che   ne   consiglino   l'affidamento,   definisce  con  la  famiglia
affidataria e  con  quella  di  origine  le  modalita'  e  condizioni
dell'affidamento,  e  compila  apposito  modulo  - secondo il modello
allegato sub A) al presente regolamento - dal  quale  deve  risultare
l'esplicito  consenso degli esercenti la potesta' sul minore, nonche'
il parere del minore stesso quando abbia compiuto gli anni 12,  o  se
opportuno, anche se di eta' inferiore.
   3.   Gli   affidatari   e   i  rappresentanti  legali  del  minore
sottoscrivono apposito disciplinare  d'oneri  -  secondo  il  modello
allegato sub B) al presente regolamento - in presenza dell'assistente
sociale competente, che controfirma il disciplinare  e  autentica  la
sottoscrizione dei comparenti.