IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. E' istituito il fondo regionale per l'ambiente, per il finanziamento di progetti concernenti: a) intervento per la tutela, conservazione e recupero ambientale del patrimonio indisponibile della Regione; b) interventi e programmi per la conservazione e la valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali; c) realizzazione della carta geologica, dei relativi supporti cartografici ed informatici e di carte tematiche ambientali; d) acquisizione di terreni di elevato valore ambientale da includere nel patrimonio indisponibile regionale; e) interventi di recupero e valorizzazione ambientale in attuazione dei piani territoriali di area di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 28, con esclusione di quelli ricadenti su parchi e riserve naturali gia' previsti dalla precedente lettera b).