la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
    Il 3› comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 3 luglio
1989 e' cosi' sostituito:
   "In  alternativa  ai  contributi  in  c/capitale ed in c/mutuo, la
Regione  puo'  erogare  contributi  in  canone   per   la   locazione
finanziaria  fino alla copertura massima del 75% della spesa ritenuta
ammissibile".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, addi' 14 ottobre 1989
 
                              COLASANTO