la seguente legge: Articolo unico Il 3 comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 3 luglio 1989 e' cosi' sostituito: "In alternativa ai contributi in c/capitale ed in c/mutuo, la Regione puo' erogare contributi in canone per la locazione finanziaria fino alla copertura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, addi' 14 ottobre 1989 COLASANTO