PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.  In deroga alla legislazione regionale e compatibilmente con la
legislazione statale, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a
finanziare   programmi  straordinari  e/o  interventi  immediati  per
fronteggiare la grave situazione idrica in atto.
   2.   L'Amministrazione   regionale   e'   altresi'  autorizzata  a
finanziare programmi di intervento  straordinari  di  singoli  Comuni
mirati   al   miglioramento  e  al  reperimento  di  nuove  fonti  di
approvvigionamento idrico.
   3.  I  programmi  e gli interventi di cui ai commi precedenti sono
approvati  dalla  Giunta  regionale,   su   proposta   dell'Assessore
regionale dei lavori pubblici.
   Per  la  realizzazione  delle  relative opere si provvede mediante
affidamento in concessione ad uno degli enti di  cui  all'articolo  1
della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
   4. Nel caso di interventi di assoluta urgenza per la prevenzione e
soccorso a  tutela  della  pubblica  incolumita',  non  compresi  nel
programma  di  cui  al comma precedente e dichiarati tali con decreto
del  Presidente  della   Giunta   regionale,   il   finanziamento   e
l'esecuzione  sono  demandati  all'Assessore regionale competente. Le
relative opere sono altresi' dichiarate di pubblica  utilita'  e  non
sono  soggette  al  disposto  di  cui  all'articolo  11  della  legge
regionale 22 aprile 1987, n. 24.