PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In deroga alla legislazione regionale e compatibilmente con la legislazione statale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare programmi straordinari e/o interventi immediati per fronteggiare la grave situazione idrica in atto. 2. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a finanziare programmi di intervento straordinari di singoli Comuni mirati al miglioramento e al reperimento di nuove fonti di approvvigionamento idrico. 3. I programmi e gli interventi di cui ai commi precedenti sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici. Per la realizzazione delle relative opere si provvede mediante affidamento in concessione ad uno degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24. 4. Nel caso di interventi di assoluta urgenza per la prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumita', non compresi nel programma di cui al comma precedente e dichiarati tali con decreto del Presidente della Giunta regionale, il finanziamento e l'esecuzione sono demandati all'Assessore regionale competente. Le relative opere sono altresi' dichiarate di pubblica utilita' e non sono soggette al disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.