PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.  Con  decorrenza  19  marzo  1986, il personale trasferito alla
Regione Sarda ai sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  16  gennaio  1986,  n. 51, e' inquadrato nel ruolo
unico del personale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature secondo le
corrispondenze indicate nell'allegata tabella A.
   2.  Ai  fini  degli inquadramenti di cui al precedente comma, alla
dotazione  organica  dell'Ente  Sardo  Acquedotti  e  Fognature  sono
portate le seguenti variazioni in aumento:
    n. 5 posti sulla 7a qualifica funzionale;
    n. 20 posti sulla 6a qualifica funzionale;
    n. 14 posti sulla 5a qualifica funzionale;
    n. 17 posti sulla 3a qualifica funzionale.