PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Con decorrenza 19 marzo 1986, il personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51, e' inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tabella A. 2. Ai fini degli inquadramenti di cui al precedente comma, alla dotazione organica dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature sono portate le seguenti variazioni in aumento: n. 5 posti sulla 7a qualifica funzionale; n. 20 posti sulla 6a qualifica funzionale; n. 14 posti sulla 5a qualifica funzionale; n. 17 posti sulla 3a qualifica funzionale.