PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricolutra (ERSAT), dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) e dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, che da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nonche' il personale operante presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, puo' chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale. 2. L'Amministrazione regionale e' tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma. 3. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. 4. Il personale che si avvale della facolta' di passaggio e nei confronti del quale l'Amministrazione si pronunci affermativamente, e' inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilita' dei posti dell'organico con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine indicato dal secondo comma, nella medesima qualifica funzionale, e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza. Il profilo professionale e' attribuito nella qualifica funzionale di inquadramento, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale. 5. L'anzianita' complessiva di servizio, gia' determinata presso l'ente di provenienza, a favore del predetto personale, in conformita' del vigente regolamento organico, e' riconosciuta ai fini di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193. Essa e' altresi' utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall'applicazione di disposizioni corrispondenti alla norma di cui all'articolo 91 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.